Art. 19 - Garante di Ateneo

Art. 19 - Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell’Università.
2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l’esposto e, qualora ne ravvisi l’opportunità, trasmette le sue conclusioni all’organo o alla struttura di competenza.
3. Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all’Ateneo, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito, il Garante decade dal proprio ufficio.
4. Il Garante è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. L’Università assicura al Garante l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
6. Il curriculum del Garante è pubblicato sul sito web di Ateneo.

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