Art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove, garantisce e realizza l’effettiva parità e integrazione tra tutte le componenti operanti nell’Università, valorizza il benessere di chi vi lavora e contrasta le discriminazioni.
2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.
3. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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