Art. 23 - Collegio di disciplina
Art. 23 - Collegio di disciplina1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio è costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato. Di essi, due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato sono designati dal Senato Accademico, tra il personale in servizio presso altri Atenei, ove possibile, e sono nominati con decreto rettorale. I rimanenti componenti effettivi e i supplenti sono eletti e nominati con decreto rettorale; l’elettorato attivo è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo è attribuito, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno.
Il presidente di sezione è scelto, ove possibile, tra i componenti esterni.
3. Il collegio opera per sezioni. La prima sezione è composta dai professori di prima fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di prima fascia. La seconda sezione è composta dai professori di seconda fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di seconda fascia. La terza sezione è composta dai ricercatori a tempo indeterminato ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di ricercatori. Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi.
4. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni; il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell’Ateneo.
5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
6. Il Collegio, riunito per sezione competente, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 7 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
9. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.
10. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.
11. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l’iniziativa dell’azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell’Ateneo.