Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

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Art. 24 - Dipartimenti

Art. 24 - Dipartimenti

1. I dipartimenti programmano, organizzano e coordinano le attività di ricerca e l’offerta formativa finalizzata al conferimento dei titoli accademici previsti dalle norme sull’ordinamento didattico, nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento. Svolgono, inoltre, le attività rivolte all’esterno, correlate e accessorie alle attività di ricerca e di didattica, nonché quelle di alta formazione, ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni di loro competenza.
2. I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e di un proprio budget, in coerenza con i principi del bilancio unico di Ateneo. Pongono in essere atti di rilevanza esterna, se non espressamente riservati ad altri organi dell'Università, potendo, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l’Università.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi loro assegnati.
4. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti. I consigli di dipartimento possono deliberare l’istituzione di commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.

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Art. 25 - Costituzione dei dipartimenti

Art. 25 - Costituzione dei dipartimenti

1. La costituzione di un dipartimento presuppone un progetto scientifico e formativo condiviso da professori di ruolo e da ricercatori dell’Ateneo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodologia o per finalità della ricerca, anche multidisciplinare, e coerenti con gli obiettivi del progetto. Al momento della costituzione sono definiti le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b).

2. Tutti i professori di ruolo e i ricercatori devono afferire a un dipartimento. All’atto della presa di servizio, i professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
3. E’ garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti nei limiti previsti dalla legge. La richiesta motivata di mobilità a diverso dipartimento da parte del singolo professore o ricercatore deve essere accettata dalla struttura di destinazione, previo parere della struttura di appartenenza. In caso di mancata accettazione della struttura di destinazione o di motivato parere contrario della struttura di appartenenza, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Per la costituzione di un dipartimento è richiesta l’afferenza di almeno quaranta tra professori di ruolo e ricercatori.
5. Se il numero degli afferenti a un dipartimento già costituito risulta inferiore alle quaranta unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assume iniziative volte a ripristinare la soglia numerica di cui al comma precedente, salvo deliberarne la soppressione.
6. Se il numero degli afferenti risulta inferiore alle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la soppressione del dipartimento.
7. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare, senza oneri di gestione e di personale.

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Art. 26 - Direttore di dipartimento

Art. 26 - Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche, nel rispetto dell’autonomia dei singoli e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
c) presenta al consiglio di dipartimento la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche;
d) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del dipartimento in conformità a quanto previsto da regolamento di Ateneo;
e) promuove i rapporti con gli organi accademici;
f) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali nei limiti delle competenze assegnate al dipartimento dalla legge, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;
g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il direttore esercita ogni altra competenza attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, il direttore esercita i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.
5. In caso di necessità e di urgenza, il direttore assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente nella sua prima adunanza.
6. Il direttore designa, tra i professori e i ricercatori di ruolo del dipartimento, il direttore vicario, che è nominato con decreto rettorale. In caso di impedimento, di assenza o di anticipata cessazione, il direttore vicario supplisce il direttore in tutte le sue funzioni.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore può altresì avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori con facoltà di delega.
8. Per tutti gli adempimenti di carattere gestionale, amministrativo e finanziario, il direttore è coadiuvato dal responsabile della segreteria di dipartimento. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio e della giunta. È fatto salvo l’esercizio del diritto di voto del responsabile della segreteria per l’elezione del direttore e l’approvazione del regolamento di dipartimento.
9. La carica di direttore è incompatibile con quelle di: Rettore; coordinatore di corso di studio; componente del Consiglio di Amministrazione; cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

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Art. 27 - Elezione del direttore di dipartimento

Art. 27 - Elezione del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i ricercatori di ruolo e nominato con decreto rettorale.

2. Le candidature sono rese note, a pena d’inammissibilità, entro il termine antecedente alla data delle votazioni previsto da regolamento.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.

4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

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Art. 28 - Consiglio di dipartimento

Art. 28 - Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è l’organo deliberante sulle attività del dipartimento.

2. Il consiglio è composto da: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento; le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento, nonché, nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell’area sanitaria, una rappresentanza dei medici in formazione specialistica.

3. Le rappresentanze degli studenti sono elette tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e alle scuole di dottorato, nonché alle scuole di specializzazione del dipartimento, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio. Il regolamento di dipartimento può prevedere l’elezione di rappresentanti degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione cui il dipartimento è consorziato o associato; tali rappresentanti non concorrono alla composizione del Consiglio degli Studenti. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale se presenti.
5. Nelle materie relative all’attività didattica di competenza, i titolari di insegnamenti ufficiali non afferenti al dipartimento, nei corsi ove non siano costituiti i consigli di corso di studio, possono assistere alle adunanze del consiglio di dipartimento e si esprimono con voto consultivo.
6. Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze, nonché la loro consistenza numerica, ove non stabilita dal presente Statuto, sono stabilite dal regolamento di dipartimento, in conformità ai principi definiti dagli organi di governo dell’Ateneo.
7. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;

b) determina i criteri per l’organizzazione e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate ai fini della ricerca e della didattica;
c) approva la relazione annuale del direttore sulle attività di ricerca e didattiche del dipartimento;
d) approva la programmazione scientifica dei professori di ruolo e dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca di Ateneo;
e) approva all'inizio dell'anno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari e altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal dipartimento;
f) autorizza, nei casi previsti da regolamento di Ateneo, la stipulazione di convezioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali, nonché la partecipazione a progetti nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
g) formula la proposta di attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio;
h) delibera in merito a eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai corsi di studio, ove per legge previsto;
i) delibera l’attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio;
j) assegna ai docenti i compiti didattici e approva la programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi;
k) delibera su affidamenti, supplenze e conferimenti di incarichi di insegnamento;
l) approva il calendario della didattica;
m) organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei corsi di studio;
n) delibera in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
o) delibera l’istituzione e la soppressione dei consigli di corso di studio; designa un coordinatore del corso di studio, quando i consigli non siano istituiti;
p) esercita le competenze del consiglio di corso di studio, quando nel dipartimento sia attivato un solo corso di studio;
q) valuta le attività formative del dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo;
r) propone l’attivazione e la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, l’istituzione e la partecipazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, anche in concorso con altri dipartimenti dell’Università o di altri atenei, promuovendo e organizzando le relative attività;
s) formula la proposta di istituzione di scuole interdipartimentali e delibera la partecipazione alle medesime;
t) organizza i servizi e le attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con i competenti servizi centrali di Ateneo;
u) sostiene le attività autogestite dagli studenti;
v) formula proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, anche con riferimento alla ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b);
w) formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posti di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura di posti di professore di seconda fascia; formula, altresì, motivate richieste di copertura di posti di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
x) formula la proposta di chiamata di professore di ruolo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professore di seconda fascia; formula, altresì, la proposta di chiamata di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
y) delibera sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3;
z) autorizza trasferimenti, congedi e aspettative;
aa) formula proposte relative al fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione, che le valuta tenendo conto dell’attività di ricerca e didattica programmata e svolta, dei connessi servizi di supporto, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

bb) promuove i rapporti con altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo delle attività di ricerca e didattica.
8. Il consiglio di dipartimento esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
9. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, il consiglio assume i compiti correlati, in modo da garantire l’inscindibilità delle funzioni assistenziali della docenza da quelle di ricerca scientifica e insegnamento.

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Art. 29 - Giunta di dipartimento

Art. 29 - Giunta di dipartimento

1. Presso ogni dipartimento è istituita una giunta.
2. La giunta coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni.
3. La giunta è elettiva. La giunta dura in carica tre anni; il mandato di componente della giunta è rinnovabile.
4. La composizione e il funzionamento della giunta sono disciplinati dal regolamento di dipartimento, in conformità alle leggi concernenti l’ordinamento universitario e ai principi definiti dagli organi di governo dell’Ateneo.

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Art. 30 - Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 30 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell’ambito di ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, con il compito di garantire la qualità della didattica.
2. La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati:

a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti;

c) esprime parere sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché sulla copertura degli insegnamenti;
d) esprime parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati.

3. La commissione è composta in misura paritetica da docenti e studenti; le modalità di composizione e il funzionamento sono stabiliti da regolamento.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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Art. 31 - Corsi di studio

Art. 31 - Corsi di studio

1. In relazione ai singoli corsi di studio, ciascun dipartimento è costituito in unità principale o associata.
2. All’atto dell’approvazione dell’attivazione di un corso di studio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione di Ateneo, individua il dipartimento unità principale del corso di studio, tenendo conto della prevalenza delle quote didattiche conferite e in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l’attivazione dei corsi di studio; individua, altresì, i dipartimenti che conferiscono le altre quote didattiche e che vengono associati al corso di studio, nonché i dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico-disciplinari di pertinenza, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), rilevanti per il corso di studio.
3. La funzione di unità principale di un corso di studio è verificata con cadenza almeno triennale dal Consiglio di Amministrazione, che ne delibera l’eventuale variazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il dipartimento unità principale propone la modifica e la soppressione del corso di studio; delibera, sentiti i dipartimenti associati, in merito alla programmazione e all’organizzazione dell’attività didattica e ne è responsabile. Sono, altresì, sentiti i dipartimenti che comprendono le aree e i settori scientifico-disciplinari inclusi nel corso di studio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b).
5. Nel caso in cui due o più dipartimenti conferiscano a un corso o a più corsi di studio quote didattiche sostanzialmente paritarie, il Consiglio di Amministrazione approva l’attivazione del corso di studio in forma interdipartimentale. La proposta di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio interdipartimentali è formulata congiuntamente dai dipartimenti associati al corso. Ciascun dipartimento associato delibera, per le rispettive quote, la programmazione e l’organizzazione dell’attività didattica. I dipartimenti associati a un corso di studio interdipartimentale possono concordare l’attribuzione della programmazione e dell’organizzazione dell’attività didattica in via esclusiva a uno di essi.
6. Al momento dell’attivazione del corso interdipartimentale, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i dipartimenti proponenti e il Senato Accademico, individua il dipartimento di gestione. Il dipartimento di gestione amministra le risorse relative al corso e pone in essere le procedure per la didattica sostitutiva e l’organizzazione dei servizi e ne è responsabile.
7. In rapporto ai corsi interdipartimentali, le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento sono definite dal regolamento degli studenti.
8. Ai fini della valutazione dell’offerta formativa e della ripartizione delle risorse, ogni dipartimento è computato in proporzione alle quote didattiche conferite.
9. Le modalità di attivazione e di gestione dei corsi di studio interateneo sono disciplinate da regolamento

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Art. 32 - Consiglio di corso di studio

Art. 32 - Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio. Per i corsi di studio interateneo le modalità di costituzione, composizione e durata degli organi sono disciplinate dalle relative convenzioni istitutive.
2. Il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabilite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio.
3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalità definite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:

a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica dei corsi di studio e propone al consiglio di dipartimento l’attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
c) formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
d) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
e) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
f) espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio di dipartimento.

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Art. 33 - Scuole interdipartimentali

Art. 33 - Scuole interdipartimentali

1. Due o più dipartimenti, responsabili di un’offerta formativa di particolare complessità, possono proporre l’istituzione di una scuola interdipartimentale, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola interdipartimentale è istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La complessità dell’offerta formativa è valutata in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l’attivazione dei corsi di studio e con il sistema di accreditamento dell’offerta medesima, definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali in materia.
3. La scuola interdipartimentale esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all’organizzazione dell’attività didattica.
4. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell’ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola interdipartimentale assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l’inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.
5. Ciascun dipartimento può associarsi a una o più scuole interdipartimentali, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio. Il numero complessivo delle scuole interdipartimentali non può essere superiore a sei.
6. Sono organi della scuola: il coordinatore e il consiglio.
7. La scuola si avvale di risorse strumentali e di personale messe a disposizione dell’amministrazione.
8. La soppressione della scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti associati, al venir meno dei requisiti per la sua istituzione.

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Art. 34 - Coordinatore di scuola interdipartimentale

Art. 34 - Coordinatore di scuola interdipartimentale

1. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i professori di prima fascia afferenti a uno dei dipartimenti a essa associati ed è nominato con decreto rettorale.
2. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. La carica di coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, di coordinatore di corso di studio, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il coordinatore designa, tra i professori e ricercatori di ruolo dei dipartimenti associati alla scuola, un coordinatore vicario, che è nominato con decreto rettorale. Il coordinatore vicario supplisce il coordinatore in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento, di assenza o di anticipata cessazione.
5. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6. Ove la scuola interdipartimentale abbia assunto compiti correlati all’esercizio di funzioni assistenziali, il coordinatore della scuola esercita in via esclusiva i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.

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Art. 35 - Consiglio di scuola interdipartimentale

Art. 35 - Consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio è l’organo deliberante della scuola.
2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio di scuola interdipartimentale; professori e ricercatori di ruolo designati dai consigli dei dipartimenti associati tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi.
3. Le modalità di composizione e di funzionamento del consiglio della scuola sono stabilite da regolamento.
4. La partecipazione all’organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

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Art. 36 - Formazione post lauream

Art. 36 - Formazione post lauream

1. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono istituiti con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole interdipartimentali, ove istituite, e il Senato Accademico.
2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da regolamento di Ateneo, fatte salve diverse disposizioni di legge in materia.

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