Art. 24 - Dipartimenti
Art. 24 - Dipartimenti1. I dipartimenti programmano, organizzano e coordinano le attività di ricerca e l’offerta formativa finalizzata al conferimento dei titoli accademici previsti dalle norme sull’ordinamento didattico, nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento. Svolgono, inoltre, le attività rivolte all’esterno, correlate e accessorie alle attività di ricerca e di didattica, nonché quelle di alta formazione, ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni di loro competenza.
2. I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e di un proprio budget, in coerenza con i principi del bilancio unico di Ateneo. Pongono in essere atti di rilevanza esterna, se non espressamente riservati ad altri organi dell'Università, potendo, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l’Università.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi loro assegnati.
4. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti. I consigli di dipartimento possono deliberare l’istituzione di commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.