Art. 36 - Formazione post lauream
Art. 36 - Formazione post lauream1. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono istituiti con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole interdipartimentali, ove istituite, e il Senato Accademico.
2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da regolamento di Ateneo, fatte salve diverse disposizioni di legge in materia.