Art. 40 - Limitazione dell’attività didattica
Art. 40 - Limitazione dell’attività didattica1. Hanno diritto a chiedere una limitazione dell’attività didattica, per la durata del proprio mandato, nel rispetto delle leggi in materia, coloro che ricoprono la carica di: Rettore, Pro-Rettore vicario, direttore di dipartimento.