Art. 43 - Difesa in giudizio dell’Università

Art. 43 - Difesa in giudizio dell’Università

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e speciale sono affidate all’Avvocatura dello Stato o all’Ufficio legale di Ateneo.
2. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, e in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, l’Università potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando tale scelta con adeguata motivazione.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l’assunzione a carico dell’Università delle spese di difesa legale per l’assistenza in giudizio di un dipendente è disciplinata, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva, da linee di indirizzo generale di Ateneo.

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