Art. 6

Art. 6

I RU possono beneficiare della retribuzione incentivata (CI) se si impegnano, nell’anno, a totalizzare il numero minimo di ore (NMO) per l’insegnamento ufficiale su corsi delle tipologie A, B e C, oppure anche su altri insegnamenti (quindi anche su Corsi a Scelta dello Studente). Possono essere conteggiate, ai fini del raggiungimento del valore minimo, anche le ore fornite a titolo gratuito o comunque con retribuzione oraria pari al costo di riferimento di Ateneo (CRA). In ogni caso il valore della retribuzione oraria è pari:

a) al valore (CI) - annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico - per insegnamenti delle tipologie A, B e C, ricoperti sia all’interno della quota minima di ore (NMO), che oltre tale valore;
b) oppure al valore pari al CRA per le altre fattispecie.
Il numero minimo di ore (NMO) è fissato annualmente dagli Organi Accademici ed è uguale a quello a cui sono tenuti, obbligatoriamente, i Ricercatori a tempo determinato ex L.240/2010 (RTD240

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