Art. 5 - Commissione giudicatrice

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina è data pubblicità sul sito web dell’Ateneo.
2. La commissione giudicatrice è composta, nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi seguenti, da tre membri, scelti tra i professori delle università italiane, oppure tra i professori e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).
3. Le commissioni sono come di seguito composte:
- nelle procedure per la chiamata di professori di prima fascia, tutti i commissari sono professori di prima fascia;
- nelle procedure per la chiamata di professori di seconda fascia, due commissari sono professori universitari di prima fascia; il terzo è un professore universitario di prima o di seconda fascia.
4. Con riferimento ai docenti e agli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’O.C.S.E., i requisiti di cui al comma 3 sono determinati tenendo conto delle tabelle di corrispondenza ministeriali.
5. L’individuazione dei commissari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
- i professori in servizio presso università italiane devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione; qualora il profilo messo a bando contempli uno o più settori scientifico-disciplinari, almeno due commissari devono essere scelti tra i professori inquadrati nel/i suddetto/i SSD;
- i docenti e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’O.C.S.E. devono possedere un curriculum e una produzione scientifica attinenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
6. Il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la richiesta di copertura designa un commissario, individuabile anche tra i docenti in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, l’individuazione degli altri due commissari avviene tramite procedura di sorteggio, attingendo da una rosa di quattro soggetti. La procedura di sorteggio può svolgersi nel corso del Consiglio di Dipartimento, oppure in altra seduta pubblica.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nella composizione della rosa dei sorteggiabili:
a) deve garantirsi la presenza di almeno tre componenti non appartenenti ai ruoli dell’Università degli Studi di Trieste;
b) deve tenersi conto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità ed equilibrio di genere.
9. Le previsioni del comma 8 lettera a) non operano qualora la presenza di un commissario esterno ai ruoli dell’Ateneo sia assicurata dalla designazione ai sensi del comma 6.
10. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori che abbiano ottenuto, da parte dell’Ateneo di appartenenza, una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, legge n. 240 del 2010.
11. I componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste possono fruire del rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

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