Art. 7 - Termine della procedura
Art. 7 - Termine della procedura1. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.