Titolo III Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo III Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240 admin

Art. 10 - Avvio della procedura valutativa

Art. 10 - Avvio della procedura valutativa

1. La copertura di posti di ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente e successivo alla l. 79/2922), viene approvata in conformità al Titolo I del presente regolamento nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale.
1-bis. Ai sensi del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, si intendono:
- per ricercatori di tipo b (RTDb) i ricercatori di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), del suddetto Regolamento;
- per ricercatori di tipo c (RTT) i ricercatori di cui all’art. 2, comma 3, lettera c), del medesimo Regolamento;
2. L’amministrazione universitaria comunica ai ricercatori di tipo b (RTDb) in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente alla l. 79/2922), l’avvio della procedura, invitandoli a produrre, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la documentazione utile ai fini della valutazione.
3. I ricercatori di tipo c (RTT) in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, presentano l’istanza per la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia con le modalità indicate dall’Ateneo. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 16.

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Art. 11 - Commissione giudicatrice

Art. 11 - Commissione giudicatrice

1. Contestualmente all’avvio della procedura di cui all’articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 11 dell’art. 5 del presente regolamento.

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Articolo 12 Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 344/2011

Articolo 12 Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 344/2011

1. La disciplina del presente articolo si applica:
- ai ricercatori di tipo b (RTDb);
- ai ricercatori di tipo c (RTT) i cui contratti siano stipulati fino al 29 ottobre 2024.
2. La valutazione dei candidati riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l’attività svolta nel corso dei rapporti in base ai quali il ricercatore ha avuto accesso al contratto, qualora previsto dalle disposizioni in merito.
3. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in quanto vincitore nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, con un procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura disciplinata dal presente Titolo.
4. La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:
a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
5. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:
a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
6. La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
7. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
8. Nelle procedure in cui è prevista, sono predeterminati dalla Commissione i criteri per la valutazione e l’argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche in modalità telematica, nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

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Articolo 12-bis Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 1658/2024

Articolo 12-bis Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 1658/2024

1. La disciplina del presente articolo si applica ai ricercatori di tipo c (RTT) i cui contratti siano stati stipulati a far data dal 30 ottobre 2024.

2. Il ricercatore è valutato con riguardo all’attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:

- del contratto di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato, qualora previsto dalle disposizioni in merito.

3. La valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

4. Nell’ambito di valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) impegno e livello di continuità dell’attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;

b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall’ateneo;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell’ateneo posti a servizio degli studenti;

d) quantità e qualità dell’attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;

e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

5. Nell’ambito di valutazione dell’attività di ricerca scientifica, si prendono in considerazione:

a) l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell’open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;

b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall’art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell’ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell’università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;

e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

6. Nell’ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.

7. Sono valutate inoltre la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall’attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all’oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l’accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l’intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell’attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

8. La Commissione determina i criteri per la valutazione e l’argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche in modalità telematica, nell’ambito del gruppo scientifico disciplinare che ricomprende il settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

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Art. 13 - Termine della procedura

Art. 13 - Termine della procedura

1. Nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022), la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il ricercatore.
2. Nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010, la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

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Art. 14 - Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo

Art. 14 - Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo

1. All’esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, nel ruolo dei professori associati:
- alla scadenza dello stesso, nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022);
- alla data prevista nella delibera di approvazione della copertura del posto da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010.
2. In caso di esito negativo della valutazione:
- per i ricercatori di tipo b (RTDb): il rapporto si conclude al termine del contratto, salvo che la valutazione sia stata avviata a sensi ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) della legge n. 240/2010, qualora sia possibile applicare la disposizione di cui al punto successivo;
- per i ricercatori di tipo c (RTT): è possibile presentare nuova istanza decorso almeno un anno dall’esito negativo dell’ultima valutazione, fino a tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

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