Titolo III Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo III Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240 admin

Art. 10 - Avvio della procedura valutativa

Art. 10 - Avvio della procedura valutativa

1. La copertura di posti di ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente e successivo alla l. 79/2922), viene approvata in conformità al Titolo I del presente regolamento nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale.
1-bis. Ai sensi del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, si intendono:
- per ricercatori di tipo b (RTDb) i ricercatori di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), del suddetto Regolamento;
- per ricercatori di tipo c (RTT) i ricercatori di cui all’art. 2, comma 3, lettera c), del medesimo Regolamento;
2. L’amministrazione universitaria comunica ai ricercatori di tipo b (RTDb) in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente alla l. 79/2922), l’avvio della procedura, invitandoli a produrre, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la documentazione utile ai fini della valutazione.
3. I ricercatori di tipo c (RTT) in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, presentano l’istanza per la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia con le modalità indicate dall’Ateneo. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 16.

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Art. 11 - Commissione giudicatrice

Art. 11 - Commissione giudicatrice

1. Contestualmente all’avvio della procedura di cui all’articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 11 dell’art. 5 del presente regolamento.

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Articolo 12 Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 12 Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. La valutazione dei candidati riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. Per il ricercatore di tipo b (RTDb) è altresì oggetto di valutazione l'attività svolta nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge n. 240 del 2010 (testo previgente l. 79/2022), il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in quanto vincitore nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, con un procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura disciplinata dal presente Titolo.
3. La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:
a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
4. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:
a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
5. La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
7. Nelle procedure in cui è prevista, sono predeterminati dalla Commissione i criteri per la valutazione e l’argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche in modalità telematica, nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

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Art. 13 - Termine della procedura

Art. 13 - Termine della procedura

1. Nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022), la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il ricercatore.
2. Nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010, la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

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Art. 14 - Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo

Art. 14 - Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo

1. All’esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, nel ruolo dei professori associati:
- alla scadenza dello stesso, nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022);
- alla data prevista nella delibera di approvazione della copertura del posto da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010.
2. In caso di esito negativo della valutazione:
- per i ricercatori di tipo b (RTDb): il rapporto si conclude al termine del contratto, salvo che la valutazione sia stata avviata a sensi ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) della legge n. 240/2010, qualora sia possibile applicare la disposizione di cui al punto successivo;
- per i ricercatori di tipo c (RTT): è possibile presentare nuova istanza decorso almeno un anno dall’esito negativo dell’ultima valutazione, fino a tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

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