Art. 11 - Commissione giudicatrice
Art. 11 - Commissione giudicatrice1. Contestualmente all’avvio della procedura di cui all’articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 11 dell’art. 5 del presente regolamento.