Art. 13 - Termine della procedura

Art. 13 - Termine della procedura

1. Nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022), la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il ricercatore.
2. Nel caso di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010, la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

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