Art. 2 - Votazioni

Art. 2 - Votazioni

1 Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì.
2 Ai fini delle elezioni, si applica la Tabella di corrispondenza fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le tredici aree scientifico - disciplinari individuate nell’allegato B Statuto; la Tabella è parte integrante del presente Regolamento.
3 Sui casi dubbi di corrispondenza decide il Senato accademico.

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