Art. 6 - Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio

Art. 6 - Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio

1.Le commissioni elettorali sono costituite dal Rettore con proprio decreto e formate dai componenti designati dall’assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 4, comma 1, come segue.
2. La commissione elettorale del seggio n. 1 funge da commissione elettorale centrale; è composta da cinque componenti effettivi, sorteggiati dall’ufficio competente tra i dieci nominativi designati come effettivi dall’assemblea degli elettori, e due componenti supplenti, sorteggiati dall’ufficio competente tra i dieci nominativi designati come supplenti dall’assemblea degli elettori.
3. La commissione elettorale del seggio n. 2 è composta dai tre componenti effettivi e dal supplente designati dall’assemblea degli elettori.
4. La commissione elettorale del seggio n. 3 è composta da tre componenti effettivi, sorteggiati dall’ufficio competente tra i quattro nominativi designati come effettivi dall’assemblea degli elettori, e da un componente supplente, sorteggiato tra i quattro nominativi designati come supplenti dall’assemblea degli elettori.
5. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
6. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
7. Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini. La commissione elettorale centrale accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.

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