Art. 10 - Espressione del voto
Art. 10 - Espressione del voto1. Le schede riportano per ciascun collegio d’area l’elenco dei candidati.
2. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato appartenente al proprio collegio d’area e un secondo voto per un candidato del proprio collegio di genere diverso dal primo.