Art. 12 - Operazioni di scrutinio
Art. 12 - Operazioni di scrutinio1. Allo scadere dell’ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente del seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b. inizia lo spoglio delle schede, separatamente per ciascun collegio d’area.
4. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
5. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
6. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.