Art. 13 - Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati
Art. 13 - Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio per ciascun collegio d’area.
2. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.
4. I verbali, in uno con i plichi sigillati e l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto distinti per collegio d’area, corredato dalle firme dei votanti, sono trasmessi alla commissione elettorale centrale.