Art. 6 - Raccolta e deposito delle sottoscrizioni

Art. 6 - Raccolta e deposito delle sottoscrizioni

1. La raccolta delle sottoscrizioni avviene su modulo predisposto dal competente ufficio ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.
2. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell’apposito modulo. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.
3. Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.
4. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura.
5. Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l’ufficio competente dell’Università entro il giorno e l’orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezione di cui all’articolo 23 regolamento generale di Ateneo. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.
6. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.

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