Art. 7 - Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio
Art. 7 - Commissione elettorale centrale e commissioni elettorali di seggio1. La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore con proprio decreto e formate dai componenti designati dall’assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
2. La commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.
3. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
4. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini. La commissione elettorale centrale accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.