Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell’ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:
- accertare il numero dei votanti presso il seggio;
- raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;
- sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;
- redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;
- trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.
3. Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali. Terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, nella composizione integrata di cui al comma 2 dell’art. 7, prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto in un’unica urna e procede alle operazioni di scrutinio, accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
4. La Commissione elettorale centrale, dopo aver ricevuto il materiale elettorale dai Seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali, dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
5. Il presidente della commissione elettorale centrale procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
a) controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b) inizia lo spoglio delle schede.
A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
6. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
7. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quella dei votanti.

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