Art. 15 - Proclamazione degli eletti e nomina

Art. 15 - Proclamazione degli eletti e nomina

1. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.
1. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

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