Art. 2 - Votazioni
Art. 2 - Votazioni1. Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì.
2. Le operazioni di voto si tengono presso un unico seggio.
1. Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì.
2. Le operazioni di voto si tengono presso un unico seggio.