Art. 3 - Assemblea degli elettorali
Art. 3 - Assemblea degli elettorali1. Gli aventi diritto all'elettorato, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell’assemblea e designano gli elettori componenti della commissione elettorale, ai sensi dell’articolo 5.
2. L’assemblea formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.