Art. 5 - Commissione elettorale
Art. 5 - Commissione elettorale1. La commissione elettorale è costituita dal Rettore con proprio decreto.
2. La commissione è composta da tre componenti effettivi e un supplente, designati dall’assemblea degli elettori.
3. La commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
4. La commissione opera validamente con la presenza di due componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini; accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.