Art. 11 - Operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi
Art. 11 - Operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi1. Allo scadere dell’ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente del seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b. inizia lo spoglio delle schede.
4. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
5. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
6. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
7. La commissione elettorale attribuisce il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato Accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
8. Ai fini del presente regolamento, l’anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.