Art. 13 - Proclamazione dell'eletto e nomina
Art. 13 - Proclamazione dell'eletto e nomina1. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama l’eletto e lo nomina con proprio decreto.
1. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama l’eletto e lo nomina con proprio decreto.