Art. 2 - Indizione delle elezioni

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all’articolo 1 si tengono in via ordinaria tra il 1°marzo e il 30 aprile.
2. Il Rettore indice le elezioni ogni biennio accademico con decreto emesso almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Il decreto d’indizione stabilisce la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi.
4. Il decreto indica i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo da parte degli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi e scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria ai sensi del presente regolamento, il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.
5. L’individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell’organo, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell’anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all’area sanitaria, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
6. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l’espressione del voto con modalità telematica.
7. Il decreto è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo. Dell’indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.

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