Art. 11 - Deposito delle liste

Art. 11 - Deposito delle liste

1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell’orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 2. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.
2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all’articolo 9, e dalle sottoscrizioni di cui all’articolo 10.

3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale

admin