Art. 14 - Propaganda elettorale
Art. 14 - Propaganda elettorale1. L'Amministrazione predispone appositi spazi per l'affissione dei manifesti e ne dà opportuna pubblicità.
2. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.