Art. 15 - Costituzione dei seggi elettorali
Art. 15 - Costituzione dei seggi elettorali1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della regolarità delle operazioni elettorali, almeno otto giorni prima della data delle elezioni sono costituiti con decreto rettorale i seggi elettorali composti da:
a. un presidente e un vicepresidente, designati dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C;
b. due scrutatori, designati dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo dell’Università di qualifica non inferiore alla C.
2. All’atto dell’insediamento del seggio, uno degli scrutatori assume, su incarico del presidente del seggio, le funzioni di segretario.
3. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
4. Il seggio opera validamente se in esso sono presenti due dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. Il Rettore può, per motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di composizione dei seggi per le sedi distaccate.