Art. 16 - Rappresentanti di lista
Art. 16 - Rappresentanti di lista1. Fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, i delegati di lista possono designare un elettore avente diritto a votare in un determinato seggio, purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista.
2. La designazione avviene mediante dichiarazione scritta del delegato di lista depositata personalmente presso il compente ufficio.
3. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far mettere a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.