Art. 17 - Votazioni

Art. 17 - Votazioni

1. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
2. Il Rettore può, per motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni.

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