Art. 19 - Operazioni di voto

Art. 19 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
c. apposizione da parte dell’elettore della propria firma nell’elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
d. consegna all'elettore, da parte del presidente, delle schede elettorali, previamente autenticate, per l'elezione delle singole rappresentanze e di apposita matita;
e. ritiro dell'elettore nell’apposita cabina e indicazione da parte dello stesso della lista prescelta e delle preferenze;
f. successiva chiusura delle schede, consegna delle medesime al presidente, che le introduce ciascuna nella corrispondente urna sigillata;
g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

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