Art. 20 - Espressione del voto

Art. 20 - Espressione del voto

1. Le schede riportano la denominazione o la sigla delle liste secondo l’ordine di presentazione.
2. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda in modo non equivoco, con la matita ricevuta dal presidente, un segno sulla denominazione o sigla corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un quarto degli eligendi.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo sulla scheda, con la matita ricevuta dal presidente, nell'apposito spazio corrispondente alla denominazione o sigla della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome o il numero d'ordine dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso di identità del cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome o il numero d’ordine con cui il candidato preferito è indicato nella lista votata.

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