Art. 25 - Attribuzione dei seggi a dottorandi e specializzandi in consiglio di dipartimento

Art. 25 - Attribuzione dei seggi a dottorandi e specializzandi in consiglio di dipartimento

1. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, si procede innanzitutto all’attribuzione dei seggi a loro riservati, utilizzando i relativi quozienti ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. d) e e).
2. I seggi per dottorandi e specializzandi, di cui al comma precedente, sono attribuiti alle liste che abbiano tra i propri candidati almeno un dottorando o specializzando. Tali seggi sono assegnati in base ai quozienti ottenuti dalle liste in ordine decrescente.
3. Attribuiti i seggi riservati a dottorandi e specializzandi, i seggi rimanenti sono assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio, in base ai quozienti ottenuti dalle liste e delle preferenze espresse in ordine decrescente. Nel caso in cui i candidati siano in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, a parità di voti, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

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