Art. 31 - Disciplina transitoria

Art. 31 - Disciplina transitoria

1. In via di prima applicazione, le elezioni studentesche previste per l’anno accademico 2012/2013 possono svolgersi in un periodo diverso da quello previsto in via ordinaria dall’articolo 2, comma 1, del presente regolamento. E’ ammessa l’indizione di distinti procedimenti elettorali per l’elezione delle rappresentanze nei diversi organi, nel rispetto della disciplina elettorale di cui al presente regolamento.
2. Indipendentemente dalla data di elezione, il mandato degli studenti eletti nell’anno accademico 2012/2013 dura sino alla proclamazione degli eletti per il biennio accademico successivo.

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