Art. 3 - Referenti di gruppi e associazioni

Art. 3 - Referenti di gruppi e associazioni

1. Le associazioni e i gruppi designano tra i propri componenti un delegato, studente o dottorando regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Trieste, quale responsabile nei confronti dell’Università per quanto attiene la richiesta di finanziamento, la regolare esecuzione delle attività, le richieste di erogazione e l’uso dei fondi, nonché un supplente che lo sostituisca in caso d’impedimento.

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