Art. 6 - Requisiti delle liste universitarie

Art. 6 - Requisiti delle liste universitarie

1. Le liste universitarie sono da considerarsi, nelle previsioni regolamentari, parificate a:
a) associazioni studentesche nel caso la lista abbia già ottenuto assegnazione dei fondi in almeno uno dei 3 anni accademici precedenti;
b) gruppi studenteschi nel caso non presentino i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Per le modalità di finanziamento, si fa rinvio all’apposito Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie.

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