Art. 7 – Incompatibilità per gruppi e associazioni
Art. 7 – Incompatibilità per gruppi e associazioni1. Saranno in ogni caso esclusi dal finanziamento le associazioni e i gruppi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) qualora il delegato o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, svolgano una di queste funzioni anche in altre associazioni o altri gruppi che aderiscono al bando;
b) qualora il delegato, il supplente o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, siano membri della commissione riparto fondi.