Art. 8 - Attività delle associazioni studentesche ammesse al finanziamento
Art. 8 - Attività delle associazioni studentesche ammesse al finanziamento1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:
a) Editoriali;
b) Radiofoniche;
c) Audiovisive e telematiche;
d. Conferenze e seminari;
e) Mostre;
f) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
g) Attività di scambio culturale;
h) Attività formative ed integrative della didattica;
i) Attività sportive;
j) Attività aggregative;
k) Feste universitarie;
2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste, a qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l’esclusione delle stesse.