Art. 9 - Attività dei gruppi studenteschi ammesse ai contributi

Art. 9 - Attività dei gruppi studenteschi ammesse ai contributi

1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:
a) Audiovisive e telematiche;
b) Conferenze e seminari;
c) Mostre;
d) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
e) Attività sportive;
f) Attività aggregative.
2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste, qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l’esclusione delle stesse.

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