Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI

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Art. 13 - Commissione di ripartizione

Art. 13 - Commissione di ripartizione

1. Il piano di riparto è redatto da una commissione costituita da un rappresentante per ogni gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, dal Presidente del Consiglio degli Studenti o, in caso d’impossibilità, da un Vicepresidente, e da uno dei rappresentanti nel Comitato degli Studenti dell’A.R.Di.S.S. nominato dal Consiglio degli Studenti.
2. Presiede la commissione il Presidente del Consiglio degli Studenti o un Vicepresidente, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Funge da segretario verbalizzante un Consigliere designato dal Consiglio degli Studenti. Egli non ha diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, e redige il verbale dei lavori che riporti:
a) le valutazioni attribuite a ogni attività proposta che comprendano i singoli voti espressi in forma numerica da 1 a 10 per ciascun criterio di valutazione previsto dall’art. 16 comma 4 del presente regolamento e la media aritmetica dei voti espressi per ciascun criterio di cui all’art. 16 comma 4;
b) le motivazioni delle proposte di finanziamento, dell’eventuale esclusione del richiedente e dell’eventuale mancato finanziamento di singole attività o di singole voci di spesa di singole attività.
4. Ciascun gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti nomina un rappresentante in seno alla commissione di riparto entro il 20 ottobre. In mancanza di nomina, sarà rappresentante in seno alla commissione il capogruppo. Ciascun rappresentante di ciascun gruppo consiliare ha diritto di parola e di voto durante i lavori, nonché di fare inserire proprie note scritte nel verbale.
5. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, qualora si trovi nella condizione di cui all’articolo 7, comma 1 lettera b), è sostituito nella commissione da un Vicepresidente. Se ambedue i Vicepresidenti incorrono in analoga incompatibilità, il Presidente è sostituito nella commissione da un Consigliere scelto dal Consiglio degli Studenti, non facente già parte della commissione di riparto.
6. La commissione tiene la prima riunione nella settimana seguente la scadenza dei bandi e provvede a redigere il piano di riparto entro un mese e, comunque, in tempo utile affinché esso sia sottoposto entro la seduta del mese successivo al Consiglio degli Studenti.
7. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. In caso di parità di voti in prima deliberazione, si procede a una seconda votazione in cui vota anche il Segretario della Commissione. È valida la deliberazione che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.

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Art. 14 - Procedura di assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle Liste Studentesche

Art. 14 - Procedura di assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle Liste Studentesche

1. La commissione di ripartizione propone in primo luogo l’assegnazione dei fondi per il Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili.
2. La commissione assegna, quindi, alle liste rappresentate nel Consiglio degli studenti, i finanziamenti per le spese di informazione politica, spettanti secondo i criteri stabiliti nell’apposito regolamento.

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Art. 15 – Valutazione di ammissibilità di gruppi e associazioni

Art. 15 – Valutazione di ammissibilità di gruppi e associazioni

1. La commissione di ripartizione valuta poi l’ammissibilità alla ripartizione delle associazioni e dei gruppi che hanno presentato domanda, verificando i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La commissione provvede altresì a chiedere ai delegati l’eventuale integrazione della documentazione, di cui all’articolo 10, comma 8 e all'articolo 11.

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Articolo 16 - Criteri di valutazione delle attività e graduatoria degli assegnatari di fondi

Articolo 16 - Criteri di valutazione delle attività e graduatoria degli assegnatari di fondi

1. Le attività finanziabili con i fondi di cui al presente regolamento sono valutate e poste in una graduatoria al fine di stabilire la priorità del finanziamento delle stesse. Le domande relative ad attività editoriali sono poste in una graduatoria separata in base ai criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
2. La graduatoria è stilata e pubblicata dalla commissione riparto fondi con le tempistiche di cui all’articolo 13, comma 6 del presente regolamento.
3. La graduatoria è redatta in base ai seguenti criteri numerici per un massimo di 1000 punti:
a) Storico-Formale: sono assegnati
i. Fino a 200 punti in base alla valutazione della correttezza e completezza formale della domanda nonché della presentazione della stessa nei tempi e modi previsti dal presente regolamento;
ii. Fino a 200 punti in base allo storico dell’associazione o lista. Nel caso di presentazione di domanda da parte di gruppi questi punti rientreranno nella valutazione della forma e presentazione della domanda.
b) Valutazione dell’attività in esame: sono assegnati
i. Fino a 600 punti in base alla media dei voti attribuiti da 1 a 10 dai componenti della commissione riparto fondi in base ai criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
4. I criteri a cui la commissione riparto fondi si attiene nella valutazione delle singole attività sono:
a) Storico della partecipazione della popolazione studentesca all’evento, solo in caso di evento riproposto;
b) Numero degli studenti potenzialmente coinvolti in considerazione del luogo di svolgimento dell’attività e dell’obbligatorietà di tesseramento presso l’associazione organizzatrice;
c) In caso di riproposizione, valutazione delle edizioni precedenti o iniziative simili;
d) Eventuale previsione di introiti del soggetto organizzatore a seguito dell’iniziativa.
e) Qualità dell’iniziativa anche in relazione alle spese preventivate.
f) Per le sole domande relative ad attività di cui all’art. 8, comma 1, lettera g) “Attività di scambio culturale”, dovranno essere allegati i criteri di selezione dei candidati uscenti. Tali criteri rientreranno nei parametri di valutazione della domanda.
5. Le domande relative ad attività editoriali, devono essere redatte in modo che siano rispettati i seguenti standard minimi che saranno valutati a cura della commissione di riparto:
a) Frequenza mensile dei numeri per un minimo di 6 numeri per ogni anno;
b) Numero minimo di 12 facciate (copertina inclusa) per numero, in formato A4 a colori;
c) Numero minimo di 400 copie per ogni numero;
d) Le tematiche trattate devono ricoprire tutte le sedi dell’Università degli Studi di Trieste;
e) Ogni numero deve essere condiviso anche in formato pdf, almeno tramite il Consiglio degli Studenti che provvederà a pubblicarlo nel sito dell’Università;
f) La pubblicità è ammessa previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, limitatamente al 30% della sola prima pagina;
g) L’attività può essere svolta da studenti dell’Università degli Studi di Trieste e l’eventuale collaborazione di soggetti terzi è ammessa solo nel limite di una pagina;
h) Presenza di uno spazio per l’informazione riguardo alle attività del Consiglio degli Studenti nella misura del 40%;
i) Distribuzione del giornalino in ogni sede didattica dell’Università degli Studi di Trieste, anche con la collaborazione del Consiglio degli Studenti.
6. Per le attività editoriali, la commissione di ripartizione valuta:
a) Correttezza e completezza formale della domanda nonché della presentazione della stessa nei tempi e modi previsti dal presente regolamento;
b) Struttura generale del giornalino, tramite la presentazione di un facsimile di un numero;
c) Varietà degli argomenti trattati ed eventuali rubriche.
7. Il Consiglio degli Studenti si riserva di deliberare, anche in corso di svolgimento dell’attività editoriale, previa mozione motivata presentata da un Consigliere del Consiglio degli Studenti, la proposta di revoca dei fondi in caso di gravi mancanze e violazioni di legge o di disposizioni del presente regolamento da parte del soggetto beneficiario dei fondi.

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Art. 17 – Determinazione del finanziamento delle attività e massimali

Art. 17 – Determinazione del finanziamento delle attività e massimali

1. La cifra massimale assegnata ad ogni associazione o a ogni gruppo ad ogni bando è pari al 15% dei fondi assegnati alla commissione di ripartizione dei fondi.
2. La commissione esamina i preventivi presentati in allegato alle domande di finanziamento delle attività e qualora rinvengano preventivi con richieste fondi per l’acquisto di beni, spazi o servizi superiori all'allegato F (Costi massimali per beni e servizi) o ad altri preventivi analoghi, la commissione provvede a ridurre di conseguenza la cifra richiesta.
3. La commissione valuta, poi, l’ammissibilità al finanziamento di ogni attività proposta e delle singole voci di spesa. L’ammontare per ogni attività può essere uguale o minore a quanto richiesto. Nello stabilire l’ammontare spettante ad ogni iniziativa, la commissione si attiene ai criteri di cui al comma 4 del presente articolo, ed è tenuta a finanziare interamente l’importo del preventivo approvato in commissione.
4. La commissione di ripartizione nel valutare l’ammontare dei finanziamenti per le singole attività si attiene ai seguenti massimali, rivalutabili, se necessario, ogni due anni:
a) Associazioni
1) Attività editoriali 3500€
2) Attività radiofoniche 2000€
3) Attività audiovisive e telematiche 600€
4) Conferenze e seminari 750€
5) Mostre 2000€
6) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali 2500€
7) Attività di scambio culturale 2000€
8) Attività formative ed integrative della didattica 1500€
9) Attività sportive: 1000€ in caso di attività su singola giornata; 2000€ nel caso in cui l’attività sia organizzata su più giornate
10) Attività aggregative 1000€
11) Feste universitarie 1500€
b) Gruppi
1) Attività audiovisive e telematiche 600€
2) Conferenze e seminari 600€
3) Mostre 1000€
4) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali 1000€
5) Attività sportive 500€
6) Attività aggregative 500€.
5. Qualora più associazioni o liste organizzino un’attività su più giornate, che comprenda almeno 3 delle categorie di cui al comma precedente, differenti tra loro, il totale dei fondi assegnati all’iniziativa viene diviso per il numero dei soggetti richiedenti e grava sui loro massimali in maniera uniforme.
6. Sono considerate attività editoriali ammesse al finanziamento, le attività che rispettino gli standard minimi previsti dall’art. 16, comma 5 del presente regolamento e che conseguano sulla base dei criteri fissati dall’art. 16 del presente regolamento una valutazione complessiva pari a 7/10.

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Art. 18 – Precisazioni in merito alla ripartizione

Art. 18 – Precisazioni in merito alla ripartizione

1. La commissione di riparto propone di finanziare l’affitto e l’acquisto di beni e servizi esterni, nonché l’affitto occasionale di spazi esterni, solo se l’Ateneo non può assicurarli gratuitamente o ad un prezzo inferiore in forme e tempi rispondenti alle necessità dell’iniziativa.
2. I beni inventariabili sono acquistati, in nome e per conto dell’Ateneo, dalle associazioni, le quali si impegnano a farli inventariare da quest’ultimo, che li concede in comodato d’uso gratuito.

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Art. 19 – Assemblea consultiva delle associazioni

Art. 19 – Assemblea consultiva delle associazioni

1. Terminata la compilazione del piano di riparto, entro cinque giorni lavorativi, il presidente della commissione convoca i delegati delle liste, associazioni e gruppi partecipanti al bando, nonché i membri della commissione stessa, riunendoli in assemblea.
2. Funge da segretario verbalizzante dei lavori dell’assemblea lo stesso segretario nominato per la commissione di ripartizione.
3. In caso di impedimento i delegati delle associazioni e dei gruppi possono farsi sostituire dai rispettivi vice delegati.
4. Il Presidente della commissione presiede l’assemblea ed espone il piano di riparto elaborato dalla commissione, esplicandolo.
5. I delegati delle liste, associazioni e gruppi partecipanti al bando, sentita l’esposizione del presidente, possono richiedere chiarimenti in merito alle modalità con cui è stato realizzato il piano di riparto. I delegati possono altresì avanzare, motivandole, richieste o rilievi riguardo il piano di riparto.
6. Il segretario verbalizzante, nel redigere il verbale dei lavori, registra le eventuali richieste o rimostranze di ogni gruppo o associazione.
7. Entro cinque giorni lavorativi giorni dall’assemblea, il presidente riconvoca la commissione di riparto per decidere se confermare il piano di riparto oppure se, visti i rilievi mossi dall’assemblea, apportare ad esso modifiche. È fatto comunque salvo il rispetto delle regole del presente regolamento.

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Art. 20 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di riparto

Art. 20 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di riparto

1. Il Presidente della commissione provvede a inviare il piano di riparto, i verbali delle singole riunioni e quello conclusivo della commissione di ripartizione e il verbale dell’assemblea di cui all’art. 19 a tutti i membri del Consiglio degli Studenti entro quattro giorni lavorativi dalla conclusione dei suoi lavori e comunque entro la convocazione del Consiglio degli Studenti del mese successivo.
2. Il Consiglio degli Studenti adotta la delibera sul piano di riparto e sulle attività da finanziare non prima di cinque giorni lavorativi dall’invio ai consiglieri della proposta della commissione di ripartizione.
3. Il Consiglio degli Studenti può emendare con delibera motivata il piano di riparto solamente nei seguenti casi:
a) Errore materiale presente nel piano di riparto;
b) Indebita ammissione o esclusione di un partecipante al bando;
c) Violazione di norme di legge o di disposizioni del presente regolamento.
4. Qualora vi sia stata un’erronea applicazione dei criteri di riparto che emerga anche dalle valutazioni riportate sui criteri fissati dall’art. 16, comma 4 del presente regolamento, il Consiglio degli Studenti, su proposta motivata di almeno un consigliere, può emendare con delibera motivata il piano di riparto modificando le valutazioni di una o più attività palesemente divergenti con le valutazioni riportate in attività simili.

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Art. 21 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

Art. 21 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti, delibera in via definitiva sul piano di riparto e sulle attività da finanziare.
2. L’Ufficio di Staff Organi accademici collegiali provvede a darne notizia ai richiedenti, anche se esclusi dal finanziamento.
3. Successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, le associazioni, liste e gruppi possono variare il piano delle spese interno relativo a ciascuna assegnazione fino al 20% per ogni singola spesa, senza dover passare dall'approvazione del Consiglio degli Studenti, purché non sia modificato il totale dell’assegnazione. Variazioni di spesa maggiori dei 20% per ogni singola spesa richiedono l'approvazione del Consiglio degli Studenti.

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