Art. 11 – Condizioni di ammissibilità della richiesta di integrazione
Art. 11 – Condizioni di ammissibilità della richiesta di integrazione1. Le richieste eventualmente incomplete per cui è possibile accettare l'integrazione riguardano i seguenti documenti:
a) Rendiconti e relazioni concernenti attività svolte dopo il 18 ottobre antecedente alla scadenza per il primo bando o dopo il 18 marzo per il secondo bando;
b) Indicazione del delegato supplente;
c) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo delle associazioni;
d) Preventivi per un massimo di importi del 30% del totale richiesto;
e) Facsimile di un numero del giornale per le associazioni esercitino attività editoriali;
f) Altri eventuali documenti a discrezione della commissione riparto.