Art. 14 - Procedura di assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle Liste Studentesche

Art. 14 - Procedura di assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle Liste Studentesche

1. La commissione di ripartizione propone in primo luogo l’assegnazione dei fondi per il Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili.
2. La commissione assegna, quindi, alle liste rappresentate nel Consiglio degli studenti, i finanziamenti per le spese di informazione politica, spettanti secondo i criteri stabiliti nell’apposito regolamento.

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