Art. 19 – Assemblea consultiva delle associazioni
Art. 19 – Assemblea consultiva delle associazioni1. Terminata la compilazione del piano di riparto, entro cinque giorni lavorativi, il presidente della commissione convoca i delegati delle liste, associazioni e gruppi partecipanti al bando, nonché i membri della commissione stessa, riunendoli in assemblea.
2. Funge da segretario verbalizzante dei lavori dell’assemblea lo stesso segretario nominato per la commissione di ripartizione.
3. In caso di impedimento i delegati delle associazioni e dei gruppi possono farsi sostituire dai rispettivi vice delegati.
4. Il Presidente della commissione presiede l’assemblea ed espone il piano di riparto elaborato dalla commissione, esplicandolo.
5. I delegati delle liste, associazioni e gruppi partecipanti al bando, sentita l’esposizione del presidente, possono richiedere chiarimenti in merito alle modalità con cui è stato realizzato il piano di riparto. I delegati possono altresì avanzare, motivandole, richieste o rilievi riguardo il piano di riparto.
6. Il segretario verbalizzante, nel redigere il verbale dei lavori, registra le eventuali richieste o rimostranze di ogni gruppo o associazione.
7. Entro cinque giorni lavorativi giorni dall’assemblea, il presidente riconvoca la commissione di riparto per decidere se confermare il piano di riparto oppure se, visti i rilievi mossi dall’assemblea, apportare ad esso modifiche. È fatto comunque salvo il rispetto delle regole del presente regolamento.