Art. 21 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

Art. 21 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti, delibera in via definitiva sul piano di riparto e sulle attività da finanziare.
2. L’Ufficio di Staff Organi accademici collegiali provvede a darne notizia ai richiedenti, anche se esclusi dal finanziamento.
3. Successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, le associazioni, liste e gruppi possono variare il piano delle spese interno relativo a ciascuna assegnazione fino al 20% per ogni singola spesa, senza dover passare dall'approvazione del Consiglio degli Studenti, purché non sia modificato il totale dell’assegnazione. Variazioni di spesa maggiori dei 20% per ogni singola spesa richiedono l'approvazione del Consiglio degli Studenti.

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