Art. 22 - Erogazione contributi
Art. 22 - Erogazione contributi1. I contributi sono erogati, nei limiti del finanziamento approvato, su richiesta inoltrata all’ufficio competente dal delegato, o dal suo vice, tramite l’apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi), e della documentazione delle spese già sostenute.
2. Le spese dovranno essere conformi al piano approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in originale, nel rispetto delle norme che regolano le spese dell’Università, per quanto applicabili.
3. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente 15,00 euro, e nel limite massimo di 150,00 euro, per l’attuazione di ciascun piano il delegato sarà esentato sotto sua personale responsabilità dall’obbligo di documentazione, fermo restando l’obbligo di presentare una dichiarazione con il dettaglio di ogni singola spesa sostenuta.
4. Possono essere concessi anticipi utilizzando l’apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi), in base a specifica e dettagliata richiesta del delegato, o del suo vice, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di svolgimento delle attività. Gli anticipi non possono superare l’importo di Euro 1600,00.
5. Gli anticipi comportano l’obbligo di rendicontazione delle spese con l’apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi) e la restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività.
6. Qualora entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività non venga prodotta la documentazione di spesa, è interdetta ogni altra erogazione all’associazione e al gruppo fino alla consegna dei documenti.