Art. 4 - Partecipazione dell’Università a soggetti di diritto pubblico e privato
Art. 4 - Partecipazione dell’Università a soggetti di diritto pubblico e privato1. In attuazione dell’articolo 4, comma 6, Statuto, l’Università può costituire e partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali e, in particolare, per:
a. attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica;
b. partecipare a progetti scientifici e d’innovazione tecnologica;
c. realizzare attività strumentali alle attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell’Università.
2. La costituzione e la partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato devono conformarsi ai seguenti principi:
a. elevato livello scientifico delle attività;
b. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
c. congruità dell’eventuale apporto economico a carico dell’Università rispetto all’attività svolta, alle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali prestate e al grado d’implementazione delle finalità istituzionali dell’Ateneo;
d. salvaguardia della posizione scientifica dell'Università nella composizione di organi collegiali;
e. salvaguardia della proprietà intellettuale;
f. destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
g. espressa previsione, nell’atto costitutivo, nello statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell’Università in occasione di aumenti di capitale;
h. limitazione del concorso dell’Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
i. assenza di situazioni di conflitto d’interessi, concorrenza e duplicazione, diretta o indiretta, rispetto alle attività dell’Università.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, la costituzione e la partecipazione a società commerciali devono conformarsi ai seguenti principi:
a. stretta connessione tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionali dell’Università;
b. previsione di meccanismi adeguati ad assicurare la strumentalità tra l’attività della società e le finalità istituzionali, in particolare con riguardo alle attività comprese nell’oggetto sociale, all’impiego di personale dell’Università e al limite temporale massimo dell’attività;
c. previsione di adeguati strumenti di controllo sull’operato della società;
d. previsione di garanzie e limiti in caso d’ingresso di soci privati.
4. Il procedimento per la costituzione, la partecipazione e il recesso da soggetti di diritto pubblico e privato in attuazione del presente articolo e la fissazione di ulteriori garanzie sono disciplinati da regolamento.